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Sez. 5, Sentenza n. 6230 del 15/10/2015 Cc. (dep. 15/02/2016) Rv. 266150 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Giudice del riesame - Art. 309, comma nono, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - Annullamento dell' ordinanza cautelare - Motivazione assente, apparente o non autonoma rispetto alla richiesta del P.M. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2015-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266150-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame delle ordinanze cautelari personali, a seguito della riformulazione dell'art. 309 cod. proc. pen. per effetto dell'art. 11 della legge 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame provvede all'annullamento del provvedimento impugnato sia in caso di motivazione inesistente - cui va equiparata quella di motivazione meramente apparente che si risolva in mere clausole di stile - sia in caso di motivazione non autonoma rispetto alla richiesta del PM, in ordine alle esigenze cautelari, agli indizi e agli elementi forniti dalla difesa. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del Tribunale che aveva integrato la motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere quanto all'inadeguatezza degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 8, Legge 16/04/2015 num. 47 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)