diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2841 del 17/05/1979 (Rv. 399157 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI - RESPONSABILITA - DELL'APPALTATORE - VERIFICA - ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE - CARENZE OD ERRORI NELLE DISPOSIZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI - OBBLIGO DELLO APPALTATORE DI RILEVARLE - LIMITI - INOSSERVANZA - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE STESSO IN CONCORSO CON IL DIRETTORE DEI LAVORI - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1979-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399157-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI - RESPONSABILITA - DELL'APPALTATORE - VERIFICA - ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE - CARENZE OD ERRORI NELLE DISPOSIZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI - OBBLIGO DELLO APPALTATORE DI RILEVARLE - LIMITI - INOSSERVANZA - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE STESSO IN CONCORSO CON IL DIRETTORE DEI LAVORI - CONFIGURABILITA.*

L'appaltatore, sebbene sia tenuto ad osservare gli ordini impartiti dal direttore dei lavori, non perde la propria autonomia nella organizzazione dei mezzi e nella realizzazione dell'opera commessagli, per cui - in forza dell'Obbligo di esatto adempimento del contratto di appalto - egli e tenuto a rilevare, nei limiti in cui cio rientra nelle sue capacita tecniche e delle cognizioni richiestegli quale imprenditore del particolare ramo, eventuali carenze od errori nelle Disposizioni impartite dal direttore dei lavori, con la conseguenza che, ove egli continui l'opera senza sollecitare chiarimenti al professionista e senza avvertirne il committente, potra rispondere, in concorso con il direttore dei lavori, dei danni verificatisi. (V 3102/77, mass n 386654; (V 1/76, mass n 378610; (V 3809/68, mass n 337235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1662, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)