Sez. L, Sentenza n. 6338 del 18/04/2003 (Rv. 562352 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Determinazione di qualifiche e mansioni da parte della contrattazione collettiva - Inquadramento dei lavoratori appartenenti ad una determinata area in un'unica qualifica - Attribuzione nell'ambito di tale area di mansioni e retribuzioni diverse - Disciplina ex art. 2103 cod. civ. - Applicabilità - Fattispecie relativa ai dipendenti delle Poste italiane.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2103 cod. civ., spetta all'autonomia collettiva fissare la gerarchia delle mansioni e delle relative qualifiche allo scopo di stabilire la "categoria superiore" e le "mansioni superiori"; peraltro, per appurare l'effettiva unicità di inquadramento nell'ambito di una determinata area lavorativa, in base alla contrattazione collettiva, non sono sufficienti mere affermazioni di principio, qualora la stessa contrattazione stabilisca, nell'ambito della medesima area e per mansioni diverse, retribuzioni differenti, identificando in tal modo mansioni e qualifiche differenziate, nell'ambito delle quali operano i principi affermati dal suddetto art. 2103 cod. civ.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito il quale, in riferimento alla domanda di una dipendente dell'Ente poste italiane, ora Poste italiane SpA, di inquadramento in una qualifica superiore, aveva in primo luogo ritenuto che la riorganizzazione del personale con inquadramento dello stesso in aree, conseguente alla privatizzazione del rapporto, non avesse eliminato il fatto che, all'interno delle diverse aree operative, esistessero diverse posizioni retributive cui corrispondono differenti mansioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)