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Sez. 2, Sentenza n. 10731 del 03/08/2001 (Rv. 548780 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE | Sentenze e ordinanze - Distinzione - Ai fini dell'impugnazione - Prevalenza della sostanza sulla forma - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548780-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE

Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia, quindi, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo non già alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che è destinato a produrre. Sotto un tal profilo, il provvedimento non ha il carattere della decisorietà e della definitività quando la pronuncia spieghi i suoi effetti solo sul piano processuale, producendo la sua efficacia soltanto all'interno del processo. Conseguentemente detto provvedimento in tali casi, non è suscettibile di impugnazione innanzi al giudice di grado superiore (nella specie, la S.C., in forza di detto principio, ha confermato la pronuncia di inammissibilità di un appello proposto avverso un'ordinanza avente carattere meramente ordinatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)