Sez. U, Sentenza n. 480 del 20/07/1999 (Rv. 528783 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza - Contenuto di sentenza - Prevalenza ai fini delle impugnazioni - Ipotesi di inesistenza giuridica per difetto di sottoscrizione - Inclusione - Rilievo d'ufficio della nullità assoluta in sede di impugnazione - Necessità - Ricorso all'impugnazione - Facoltatività - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
In forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'ordinanza che abbia il contenuto decisorio di una sentenza va qualificata come tale anche quando proprio tale qualificazione comporti la sussistenza del vizio dell'inesistenza giuridica dell'atto, in quanto non sottoscritto con l'osservanza delle prescrizioni in materia dell'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ. Conseguentemente contro il medesimo provvedimento è ammissibile l'impugnazione correlata alla sua natura di sentenza, fermo restando che il giudice dell'impugnazione deve rilevare anche d'ufficio la nullità insanabile della sentenza impugnata, che tuttavia può essere fatta valere anche al fuori del rimedio impugnatorio, secondo quanto previsto dall'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. (Fattispecie relativa ad ordinanza emessa in sede di reclamo del tribunale in materia possessoria, sottoscritta dal solo presidente non relatore o estensore e avente valore sostanziale di sentenza in relazione al suo contenuto decisorio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)