diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 37067 del 24/06/2009 Ud. (dep. 23/09/2009) Rv. 244962 - 01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Integrazione dei reati relativi a supporti privi di contrassegno Siae - Mancata comunicazione della "regola tecnica" alla Commissione UE - Sopravvenuta entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31 - Rilevanza per i fatti commessi antecedentemente - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244962-01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

L'inopponibilità derivante dalla mancata comunicazione alla Commissione UE della regola tecnica riguardante l'apposizione del contrassegno SIAE, nelle fattispecie di reato che ne prevedono la mancanza quale elemento costitutivo, vale per tutti i reati commessi sino al 21 aprile 2009, data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, con cui è stato approvato il testo definitivo della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica alla Commissione n. 2008/0162/I. (In motivazione la Corte ha precisato che l'entrata in vigore del predetto d.P.C.M. "ripenalizza" le condotte successive al 21 aprile 2009, ma non rileva per quelle commesse in data anteriore; conf., Sez. III, sentenze nn. 37070, 37071 e 37073/09, non massimate).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 com. 2 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 com. 3 lett. A CORTE COST., DPCM 23/02/2009

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)