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Sez. 3, Sentenza n. 4619 del 05/09/1985 (Rv. 442081 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442081-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il potere discrezionale, conferito al giudice dall'art. 1226 cod. civ., di liquidare il danno in via equitativa è subordinato alla condizione che sia impossibile o molto difficile provare il danno nel suo preciso ammontare; l'Esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del detto potere e l'accertamento dell'esistenza del presupposto costituito dalla impossibilità o rilevante difficoltà della prova non sono suscettibili di Sindacato in Sede di legittimità, se la relativa decisione sia sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto. (V 2984/77, mass n 386534; (V 3008/71, mass n 354291).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)