Sez. 1, Sentenza n. 3932 del 23/06/1980 (Rv. 407824 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - DIMINUZIONI DI VALORE DELLA PARTE RESIDUA DEL FONDO ESPROPRIATO - RILEVANZA - CONDIZIONI - ESPROPRIAZIONE PARZIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIADOTTO AUTOSTRADALE - PREGIUDIZIO DERIVANTE DALLA RIDUZIONE DELL'INSOLAZIONE - RILEVANZA - DEPREZZAMENTO PROVOCATO DALLE IMMISSIONI DI RUMORE, DAL PERICOLO DI CADUTE DI MATERIALI E DALL'ASSOGGETTAMENTO AL REGIME DELLE DISTANZE LEGALI PREVISTE PER I MANUFATTI A CONFINE CON TRACCIATI STRADALI - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - DIMINUZIONI DI VALORE DELLA PARTE RESIDUA DEL FONDO ESPROPRIATO - RILEVANZA - CONDIZIONI - ESPROPRIAZIONE PARZIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIADOTTO AUTOSTRADALE - PREGIUDIZIO DERIVANTE DALLA RIDUZIONE DELL'INSOLAZIONE - RILEVANZA - DEPREZZAMENTO PROVOCATO DALLE IMMISSIONI DI RUMORE, DAL PERICOLO DI CADUTE DI MATERIALI E DALL'ASSOGGETTAMENTO AL REGIME DELLE DISTANZE LEGALI PREVISTE PER I MANUFATTI A CONFINE CON TRACCIATI STRADALI - IRRILEVANZA.*
In tema di espropriazione parziale ed al fine della Determinazione dell'indennita espropriativa con il criterio differenziale previsto dall'art 40 della legge 25 giugno 1865 n 2359, le diminuzioni di valore della parte residua del fondo vanno computate alla duplice condizione che derivino, in forza di un nesso di causalita diretta, dall'espropriazione, ovvero dall'esecuzione dell'opera pubblica o dall'Esercizio della funzione cui e destinata, e che inoltre riguardino, in modo oggettivo ed attuale, la consistenza del bene, o le facolta di godimento della proprieta o di altro diritto reale. Pertanto, nel caso di espropriazione di una porzione di terreno per la realizzazione di un viadotto autostradale, deve tenersi conto, al fine indicato, del pregiudizio derivante alla porzione residua dalla riduzione dell'insolazione per effetto del viadotto, ma non anche del deprezzamento provocato dalle immissioni di rumore, dalla situazione di pericolo per possibili cadute di materiali, o dall'assoggettamento delle eventuali nuove costruzioni alle distanze legali previste per i manufatti a confine con tracciati stradali (art 9 della legge 24 luglio 1961 n 729), trattandosi di limitazioni a carattere generale, operanti, indipendentemente da un provvedimento ablatorio, per tutti i beni che si trovino nelle indicate condizioni. (V 3342/78, mass n 392783; (V 765/75, mass n 374122).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)