Sez. L, Sentenza n. 7730 del 29/03/2007 (Rv. 596157 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Segretari comunali e provinciali - Procedura di mobilità presso altra Amministrazione - Art. 18, comma undicesimo, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 - Interpretazione - Tutela accordata al dipendente trasferito - Individuazione - Conservazione del trattamento economico e della qualifica in godimento mediante attribuzione di assegno "ad personam" - Esaustività di tale forma di tutela - Sussistenza - Conseguenza - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
L'art. 18, comma undicesimo, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, contenente il regolamento della disciplina dettata in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, stabilendo che il funzionario trasferito, collocato nei ruoli dell'Amministrazione ricevente, conserva il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante l'attribuzione di un assegno "ad personam" (pari alla differenza tra il trattamento economico in fruizione e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici), implica che il previsto meccanismo di garanzia economica esaurisce, nei suddetti termini, la portata della tutela accordata al dipendente trasferito. Tale norma, infatti, non avrebbe senso, in relazione alla contemplata regola di riassorbibilità del predetto assegno, se con essa venisse garantito anche l'inquadramento già goduto presso l'Amministrazione di provenienza. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata con la quale era stato statuito che il citato art. 18, comma undicesimo, del d.P.R. n. 465 del 1997 garantisce la conservazione del solo trattamento economico già goduto, sicché la precedente qualifica viene mantenuta ai soli fini patrimoniali, così respingendo la tesi della ricorrente secondo cui la regola della "conservazione della qualifica" avrebbe dovuto, invece, comportare il diritto all'inquadramento presso l'Amministrazione ricevente con la qualifica superiore - la nona - acquisita nelle more della procedura di mobilità, anche se il trasferimento era avvenuto in base ad un concorso per la copertura di posti dell'ottava qualifica funzionale).
Riferimenti normativi: DPR 01/12/1997 num. 465 art. 18 com. 11, Legge 27/07/2004 num. 186 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)