Sez. 3, Sentenza n. 2972 del 29/04/1986 (Rv. 445978 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - RAPPORTI DI AFFITTO CON CLAUSOLA MIGLIORATIZIA IN USO NELLE PROVINCE DEL LAZIO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 1138 DEL 1970 CON SENTENZA N. 53 DEL 1974 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - DIRITTO DI AFFRANCAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - RAPPORTI DI AFFITTO CON CLAUSOLA MIGLIORATIZIA IN USO NELLE PROVINCE DEL LAZIO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 1138 DEL 1970 CON SENTENZA N. 53 DEL 1974 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - DIRITTO DI AFFRANCAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
La declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1970 n. 1138, circa l'indiscriminata estensione della disciplina dell'affrancazione a tutti i rapporti agrari, nei quali l'affittuario, il concessionario od un loro dante causa abbiano effettuato opere di trasformazione fondiaria (sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 1974), comporta, con riguardo ai rapporti di affitto con clausola miglioratizia in uso nelle province del Lazio, che il diritto di affrancazione deve essere riconosciuto ai sensi e nei limiti contemplati dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1963 n. 327 (autenticamente interpretato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1980 n. 233), e cioè alla condizione che vi sia stato l'impianto nel fondo di culture arboree od arbustive ad opera del coltivatore ed il pagamento da parte del medesimo del valore delle migliorie esistenti all'atto del suo ingresso. (V 3601/85, mass n 441205; (V 446/82, mass n 418148; (V 5265/80, mass n 409105).*
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 CORTE COST., Legge 22/05/1980 num. 233 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)