Sez. L, Sentenza n. 446 del 22/01/1982 (Rv. 418148 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - "AD MELIORANDUM" - RAPPORTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCE DEL LAZIO - ASSIMILAZIONE AL REGIME DELL'ENFITEUSI - CONDIZIONI - ART. 1 DELLA LEGGE N. 327 DEL 1963 - QUALIFICAZIONE COME DI MIGLIORIA DEI RAPPORTI DI AFFITTO CON CLAUSOLA DI MIGLIORIA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - "AD MELIORANDUM" - RAPPORTI A MIGLIORIA IN USO NELLE PROVINCE DEL LAZIO - ASSIMILAZIONE AL REGIME DELL'ENFITEUSI - CONDIZIONI - ART. 1 DELLA LEGGE N. 327 DEL 1963 - QUALIFICAZIONE COME DI MIGLIORIA DEI RAPPORTI DI AFFITTO CON CLAUSOLA DI MIGLIORIA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1963 n. 327 - che assimila al regime dell'enfiteusi (con conseguente concessione del diritto di affrancazione) i rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio, comunque denominati e costituiti, rendendoli perpetui, purché il coltivatore del fondo ne abbia il possesso da oltre trent'anni ed abbia ad esso apportato migliorie in conformità dell'uso locale o delle convenzioni - la qualificazione del rapporto come di miglioria può ben essere applicata anche ai rapporti di affitto con clausola di miglioria, ma è indispensabile, per l'operatività della norma, che vi sia stato impianto di colture arboree o arbustive da parte del coltivatore o il pagamento da parte sua del valore delle migliorie esistenti all'atto del suo ingresso nel fondo. (V 5265/80, mass n 409105).*
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)