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Sez. U, Sentenza n. 5029 del 01/10/1979 (Rv. 401679 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE - MANSIONI DI BIDELLO PRESSO UNA SCUOLA ELEMENTARE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON IL COMUNE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - TENORE FORMALE DELL'ATTO DI ASSUNZIONE - IRRILEVANZA - EFFETTIVO INSERIMENTO DEL DIPENDENTE NELLA ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA DELL'ENTE - CARATTERE DECISIVO.*
Stato
decisa il 1979-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401679-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE - MANSIONI DI BIDELLO PRESSO UNA SCUOLA ELEMENTARE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON IL COMUNE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - TENORE FORMALE DELL'ATTO DI ASSUNZIONE - IRRILEVANZA - EFFETTIVO INSERIMENTO DEL DIPENDENTE NELLA ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA DELL'ENTE - CARATTERE DECISIVO.*

Per la qualificazione come pubblico impiego del rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico, al fine della devoluzione al giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti, occorre prescindere dal tenore formale dell'atto di nomina, cosi come dalla valorizzazione di elementi secondari isolatamente considerati, e dare rilievo decisivo alla sussistenza o meno di un effettivo inserimento del dipendente nella organizzazione pubblicistica del datore di lavoro, per attivita che questo svolga in diretta correlazione con i suoi fini istituzionali. Pertanto, le mansioni di bidello presso una scuola elementare, che vengano espletate con vincolo di subordinazione, ed in stretto e stabile collegamento con l'attivita scolastica, integrano un rapporto di pubblico impiego con il comune datore di lavoro, tenuto conto che, fra i compiti istituzionali di quest'ultimo, rientrano la manutenzione di dette scuole e l'assunzione del personale inserviente, mentre rimane irrilevante, al fine indicato, che la delibera di assunzione parli di incarico a tempo determinato con corrispettivo a 'cottimo forfettariò, escluda la ricorrenza di un rapporto di lavoro, ed ometta di contemplare un orario di lavoro. (V 5062/78, mass n 394820; (V 4696/78, mass n 394381).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 91 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)