Sez. 6 - , Sentenza n. 47445 del 19/11/2019 Cc. (dep. 22/11/2019) Rv. 277565 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | "Ne bis in idem" europeo - Stessi fatti - Nozione - Unitarietà del disegno criminoso - Rilevanza - Esclusione.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Il principio del "ne bis in idem europeo", sancito dall'art. 54 della Convenzione di "Schengen", opera in presenza di più fatti, che hanno dato luogo a procedimenti penali in due stati contraenti, i quali siano inscindibilmente collegati sotto il profilo materiale ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi, mentre non assume rilievo l'esistenza tra gli stessi di un nesso meramente soggettivo costituito dall'unitarietà del disegno criminoso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Tratt. Internaz. 14/06/1985, Tratt. Internaz. 19/06/1990 art. 54, Tratt. Internaz. 30/09/1993 art. 388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)