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Sez. U, Ordinanza n. 23835 del 23/12/2004 (Rv. 578376 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Servizi pubblici - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "ex" art. 33 D.Lgs. n. 80 del 1998, e succ. modif. - Ambito e limiti - Controversia circa il rilascio di un bene utilizzato, dal gestore del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, per l'organizzazione del servizio stesso - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Domanda implicante un "facere" a carico del gestore, concessionario del servizio - Incidenza sulla giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578376-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la materia dei servizi pubblici, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, concerne esclusivamente le prestazioni erogate dal gestore del servizio al pubblico degli utenti, mentre non comprende le prestazioni effettuate a favore del gestore medesimo per consentirgli l'organizzazione del servizio. Ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia diretta ad ottenere, in carenza di un titolo di diritto privato giustificativo della detenzione, il rilascio di un immobile (nella specie, una cabina di trasformazione) utilizzato dal gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica per la organizzazione del servizio stesso e, in particolare, per la distribuzione dell'energia elettrica ad altri utenti, diversi dal proprietario concedente. Né la giurisdizione, su siffatta controversia, del giudice ordinario è preclusa dalla disposizione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, atteso che detta norma, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, a un "facere", non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1995 num. 481, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)