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Sez. 1, Sentenza n. 9705 del 25/09/1990 (Rv. 469344 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPOSIZIONE DA PARTE DELL'APPELLANTE - FORMULAZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469344-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPOSIZIONE DA PARTE DELL'APPELLANTE - FORMULAZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ.*

La proposizione da parte dell'appellante di nuove eccezioni in senso proprio nel giudizio di secondo grado (nella specie, eccezione di usucapione) costituisce Esercizio del diritto di impugnazione e si deve attuare attraverso la formulazione dei motivi di gravame. Essa, pertanto, incontra un limite invalicabile nella norma dell'art. 342 cod. proc. civ., nel senso che, diversamente dall'appellato, l'appellante può dedurre le nuove eccezioni soltanto nell'atto di appello e non anche nell'ulteriore corso del giudizio di gravame. (Conf 4697/86, mass n 447414; (Conf 3834/83, mass n 428755; (Conf 6394/81, mass n 417192).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)