Sez. L, Sentenza n. 9169 del 10/07/2000 (Rv. 538352 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Disciplina antecedente l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 - Determinazione dell'ambito di attuazione del licenziamento e individuazione dei lavoratori da licenziare - Criteri - Riferimento a tutti i lavoratori dell'azienda - Necessità - Ripartizione dell'azienda in singole unità produttive - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
Anche con riguardo ai licenziamenti collettivi per riduzione del personale disciplinati dalla normativa antecedente l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 ai fini della determinazione dell'ambito di attuazione del licenziamento e dell'individuazione dei lavoratori da licenziare deve tenersi conto di tutti i lavoratori dell'azienda, sicché non può valere a ridurre il numero dei soggetti da valutare comparativamente il mero ridimensionamento (o la stessa soppressione) di un reparto, potendo la riduzione del personale essere limitata agli addetti a tale reparto solo allorquando sia costoro sia gli addetti ai restanti reparti siano portatori di specifiche professionalità non omogenee che ne rendano impraticabile in radice qualsiasi comparazione.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)