Sez. L, Sentenza n. 12879 del 29/12/1998 (Rv. 521954 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Determinazione dell'ambito di attuazione del licenziamento e individuazione dei licenziandi - Criteri - Ridimensionamento aziendale - Attuazione attraverso la semplice riduzione dell'elemento personale - Ammissibilità - Condizioni - Prestazioni di lavoro straordinario da parte dei dipendenti rimasti in servizio, affidamento a terzi di attività dell'azienda e nuove assunzioni - Irrilevanza - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Ai fini della determinazione dell'ambito di attuazione del licenziamento collettivo per riduzione del personale e dell'individuazione dei licenziandi deve tenersi conto di tutti i lavoratori dell'azienda, salvo che questa risulti ripartita in singole unità produttive, nel qual caso la comparazione valutativa dei dipendenti, ai fini della scelta dei destinatari del provvedimento, va effettuata in relazione agli addetti alle singole unità produttive oggetto del ridimensionamento. La fattispecie del licenziamento collettivo, peraltro, può essere integrata anche quando tale ridimensionamento si riferisca esclusivamente alla riduzione dell'elemento personale dell'impresa senza incidere su altri fattori della produzione purché la suddetta riduzione risponda ad una non transeunte contrazione dell'attività imprenditoriale, in modo da configurarsi come una soluzione dotata di apprezzabile stabilità e non meramente contingente. La suddetta contrazione, inoltre, non è esclusa né dalla prestazione di lavoro straordinario dei dipendenti rimasti in servizio né dall'affidamento a terzi di operazioni o lavorazioni prima eseguite direttamente dall'azienda e neppure dalla circostanza di nuove assunzioni ove non ne risulti la necessità di colmare vuoti in organico ovvero l'ampliamento dell'attività economica dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)