Sez. L, Sentenza n. 6418 del 09/06/1993 (Rv. 482730 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - Riduzione e criteri di scelta del personale | Ambito di attuazione del licenziamento - Determinazione - Criteri - Riferimento a tutti i lavoratori dell'azienda - Necessità - Limiti - Ripartizione di quest'ultimo in singole unità produttive - Conseguenza - Fattispecie relativa ad azienda con attività ripartita in unità altamente fungibili.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - Riduzione e criteri di scelta del personale
Ai fini della determinazione dell'ambito di attuazione del licenziamento collettivo per riduzione di personale e della individuazione dei licenziandi deve tenersi conto di tutti i lavoratori dell'azienda, salvo che questa risulti ripartita in singole unità produttive, nel qual caso la comparizione valutativa ai fini della scelta dei destinatari del provvedimento va effettuata in relazione agli addetti alle singole unità produttive oggetto del ridimensionamento. (Nella specie, la sentenza dei giudici di merito, confermata sul punto dalla S.C., ha escluso che a tali fini si potesse tener conto della ripartizione dell'attività in reparti, corrispondenti in realtà a gruppi di lavoro altamente fungibili che praticavano in via normale la mobilità interna).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)