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Sez. L, Sentenza n. 5712 del 23/09/1986 (Rv. 448187 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA NELLA FESTIVITÀ INFRASETTIMANALE - RETRIBUZIONE - MAGGIORAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448187-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA NELLA FESTIVITÀ INFRASETTIMANALE - RETRIBUZIONE - MAGGIORAZIONE.*

Con la normativa in tema di festività infrasettimanali (leggi n. 260 del 1949, n. 90 del 1954 e n. 54 del 1977) il legislatore ha inteso attribuire al lavoratore subordinato il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di determinate ricorrenze religiose e civili conservando la normale retribuzione giornaliera, con la conseguenza che il datore di lavoro non può pretendere che il lavoratore espleti la sua prestazione lavorativa nelle giornate suddette. È possibile però che le parti, di comune intesa, stabiliscano che l'attività produttiva, e quindi la prestazione lavorativa, abbiano normale corso anche nella giornata di festività infrasettimanale con Obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, oltre alla normale retribuzione giornaliera, anche la paga per le ore di lavoro effettivamente prestate (con la maggiorazione del lavoro festivo), atteso che il diritto al riposo in tale giornata è rinunciabile da parte del lavoratore, a differenza del diritto al riposo settimanale che non può essere oggetto di rinuncia alcuna. Tale principio trova applicazione anche in ipotesi di festività di origine meramente contrattuale, quale la festa del santo patrono. (V 931/83, mass n 425692; (V 4660/81, mass n 415366).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Legge 05/03/1977 num. 54 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)