Sez. 3, Sentenza n. 19167 del 29/09/2005 (Rv. 584286 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Responsabilità della banca per fatto illecito del suo dipendente - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
La responsabilità indiretta del datore di lavoro (nel caso di specie un istituto bancario) per il fatto dannoso commesso dal suo dipendente postula l'esistenza del rapporto di lavoro ed un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni da questi espletate, senza che sia richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando sufficiente l'esistenza di un rapporto di "occasionalità necessaria", nel senso che l'incombenza svolta deve aver determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo agli ordini ricevuti, purchè sempre nell'ambito delle proprie mansioni.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità della banca in un caso in cui il direttore della filiale, all'interno dell'istituto bancario, aveva assunto l'iniziativa personale di far versare una somma ai risparmiatori assicurando alla scadenza dell'operazione la restituzione della stessa con un interesse netto del 10 % , mentre la banca ne aveva rifiutato la corresponsione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)