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Sez. 5, Sentenza n. 23293 del 10/05/2024 Ud. (dep. 10/06/2024) Rv. 286562-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Utilizzabilità - Impossibilità dell'esame del testimone diretto - Valutazione delle dichiarazioni "de relato" - Requisiti - Indicazione.
Stato
decisa il 2024-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286562-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

La testimonianza indiretta, pur utilizzabile nei limiti previsti dall'art. 195 cod. proc. pen., deve essere valutata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, con speciale cautela, particolarmente penetrante quando il testimone diretto non sia stato ascoltato (nella specie, perché deceduto), reperendo, all'occorrenza, ulteriori elementi esterni di conferma.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)