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Sez. 3, Sentenza n. 9801 del 29/11/2006 Ud. (dep. 08/03/2007) Rv. 236005 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Reati contro la libertà sessuale - In danno di minori - Testimonianza "de relato" dei genitori - Utilizzabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236005-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

La testimonianza "de relato" è inutilizzabile solo quando sulla richiesta di parte il giudice non chiami a deporre il teste diretto, ma quando il teste diretto, chiamato, non abbia risposto, non sussiste più alcuna limitazione al valore probatorio delle testimonianze indirette, che devono essere configurate, al pari di ogni altra prova storica, come rappresentazione dello stesso fatto che si assume di voler provare, sia pure soggettivamente mediata attraverso il testimone indiretto e non come prova logica o indizio, dal quale desumere un fatto diverso. (Fattispecie relativa alla testimonianza indiretta dei genitori in relazione ad abusi sessuali subiti dal figlio minore, che, chiamato a deporre nelle forme dell'incidente probatorio, non abbia risposto alle domande).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)