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Sez. 2, Sentenza n. 2904 del 25/03/1987 (Rv. 452021 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - ALEA NORMALE - INFLAZIONE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452021-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - ALEA NORMALE - INFLAZIONE - INCLUSIONE.*

L'alea normale di un contratto che, a norma del secondo comma dell'art. 1467 cod. civ., non legittima la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle prevedibili fluttuazioni del mercato, quali la lievitazione dei prezzi determinata dal fenomeno dell'inflazione monetaria, rischio che il contratto comporta a causa delle sue peculiarità e al quale ciascuna parte implicitamente si espone. (V 3694/86, mass n 446578; (V 4114/84, mass n 436064; (Conf 1913/85, mass n 439825).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)