Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 02/05/1996 (Rv. 497332 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Poteri dell'alienante - Sostituto processuale del successore e litisconsorte necessario fino alla sua estromissione - Poteri del successore - Sentenza non definitiva pronunziata quando il successore non era ancora parte processuale - Riserva di appello differito formulata dall'alienante - Irrevocabilità - Efficacia vincolante nei confronti del successore che non abbia partecipato al giudizio di primo grado - Conseguenze - Appello immediato proposto dal successore - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso in corso di causa, il successore non assume la veste di "parte processuale" se non quando sia stato chiamato o sia intervenuto nel giudizio o abbia proposto impugnazione avverso la sentenza pronunziata tra il terzo ed il suo dante causa, potendo il processo proseguire tra le parti originarie ed assumendo l'alienante, fino a quando non venga formalmente estromesso dal giudizio, la qualità di "sostituto processuale" del successore a titolo particolare e di litisconsorte necessario; con la conseguenza che, in caso d'emissione di sentenza non definitiva, è inammissibile l'appello immediato proposto contro la stessa dal successore a titolo particolare, che non abbia partecipato al giudizio di primo grado, in quanto il suo diritto d'impugnazione resta vincolato alla riserva d'impugnazione formulata dall'alienante, non avendo il successore medesimo precedentemente assunto la veste di parte processuale e tenuto conto della irrevocabilità della menzionata riserva di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)