diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 34970 del 21/05/2012 Cc. (dep. 12/09/2012) Rv. 253331 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO | Acquisizione di nuovi elementi probatori - Potere - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253331-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO

La "ratio" sottesa all'art. 299 cod. proc. pen., volta a garantire la permanente attualità delle condizioni legittimanti la misura coercitiva, comporta l'attribuzione al giudice dell'appello cautelare del potere di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l'art. 603, secondo e terzo comma, cod. proc. pen. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva ritenuto di non potere disporre, a fronte di consulenza grafologica di parte, perizia d'ufficio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)