Sez. 4, Sentenza n. 16369 del 17/12/2007 Cc. (dep. 21/04/2008) Rv. 239531 - 01
NOTIFICAZIONI - FORMA - CASI DI URGENZA | Procedimento di riesame - Avviso di fissazione dell'udienza - Notifica al difensore per telegramma - Momento di perfezionamento della notificazione.
NOTIFICAZIONI - FORMA - CASI DI URGENZA
In tema di notificazioni urgenti, qualora la notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame sia effettuata per telegramma, ex art. 149, comma quinto, cod. proc. pen., la prova richiesta ai fini della sua validità ed efficacia è costituita, ex art. 55 disp. att. cod. proc. pen., dalla sola copia del telegramma e dalla ricevuta di spedizione dello stesso, mentre non è richiesta la firma del destinatario, per ricezione del telegramma.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)