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Sez. 2, Sentenza n. 15901 del 16/03/2006 Cc. (dep. 08/05/2006) Rv. 234245 - 01

NOTIFICAZIONI - FORMA - CASI DI URGENZA | Notificazione dell'avviso di udienza di riesame a mezzo telegramma - Omessa firma del destinatario, per ricezione del telegramma - Prova della mancata effettiva conoscenza dell'avviso - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234245-01

NOTIFICAZIONI - FORMA - CASI DI URGENZA

In tema di notificazioni urgenti, qualora la notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame sia effettuata per telegramma, ex art. 149, comma quinto, cod. proc. pen., la prova richiesta ai fini della sua validità ed efficacia è costituita, ex art. 55 disp. att. cod. proc. pen., dalla sola copia del telegramma e dalla ricevuta di spedizione dello stesso, mentre non è richiesta la firma del destinatario, per ricezione del telegramma.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)