Sez. 4, Sentenza n. 26437 del 30/04/2003 Cc. (dep. 19/06/2003) Rv. 225861 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Imputato detenuto - Notifica al domicilio dichiarato od eletto in sede di udienza di convalida dell'arresto anziché a quello dichiarato od eletto all'atto della scarcerazione - Nullità.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
È nulla la notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna al domicilio dichiarato od eletto in sede di udienza di convalida dell'arresto. L'art. 161, comma 1 cod. proc. pen., infatti, è applicabile solo al domicilio dichiarato od eletto in sede di convalida dell'arresto dalla persona sottoposta ad indagini o dall'imputato che non sia né detenuto, néinternato, mentre per il soggetto in stato di detenzione la rituale dichiarazione od elezione di domicilio è quella effettuata all'atto della scarcerazione, come disposto dall'art. 161, comma comma 3 cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)