Sez. 4, Sentenza n. 4676 del 18/12/1984 Ud. (dep. 14/05/1985) Rv. 169181 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO PENALE - OPERATIVITÀ - LIMITI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO PENALE - OPERATIVITÀ - LIMITI.*
Si Forma il giudicato nel procedimento di prevenzione, quando non siano state esaurite o esperite le previste impugnazioni avverso il decreto del tribunale. Esso trova solo un limite nelle situazioni oggettive considerate nella statuizione e non impedisce la possibilità di una sua revisione per nuove e sopravvenute circostanze. (V mass n 162417; (V mass n 163356; (Conf mass n 159500; (Conf mass n 153648 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)