Sez. L, Sentenza n. 197 del 17/01/1989 (Rv. 461408 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER STRAORDINARIO FISSO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE NORMALE COME BASE PER IL TRATTAMENTO PER LE FERIE, PER LA GRATIFICA NATALIZIA E PER IL TRATTAMENTO PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER STRAORDINARIO FISSO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE NORMALE COME BASE PER IL TRATTAMENTO PER LE FERIE, PER LA GRATIFICA NATALIZIA E PER IL TRATTAMENTO PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - INAMMISSIBILITÀ.*
La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma di per sè la prestazione lavorativa, resa oltre l'orario normale contrattualmente stabilito, in prestazione ordinaria, ed il relativo compenso in retribuzione normale o ordinaria computabile ai fini delle competenze indirette a questa correlate, salvo che tale computabilità - in difetto di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione - sia prevista dalla disciplina del rapporto o che risulti l'avvenuta modificazione del normale orario di lavoro nel senso dell'inclusione in esso della prestazione lavorativa superiore al limite già concordato ma inferiore a quello massimo legale. Pertanto, in Mancanza di ciò, il detto compenso per straordinario fisso non può essere incluso nella retribuzione normale da prendere a base per la Determinazione del trattamento per le ferie (per le quali l'art. 36, terzo comma, cost. E l'art. 2109 cod. civ. non indicano alcun criterio per la Determinazione della correlativa retribuzione) e per la gratifica natalizia prevista dalla disciplina collettiva (nella specie, accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070) né è computabile ai fini della Determinazione del trattamento per le festività infrasettimanali, atteso che il riferimento dell'art. 5 della legge n. 260 del 1949 (modificato dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954) alla "normalità" della "globale retribuzione di fatto giornaliera" esclude la computabilità di ogni elemento che abbia carattere straordinario, ancorché corrisposto in modo fisso e continuativo. (V 3360/88, mass n 458740; (V 6190/87, mass n 454487; (V 7592/86, mass n 449617; (V 4715/86, mass n 447424).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)