Sez. 3, Sentenza n. 5511 del 11/11/1985 (Rv. 442717 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDIZIO INSTAURATO DAL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DIRETTI DEL RESPONSABILE DEL SINISTRO E DEL SUO ASSICURATORE - DOMANDA DEL RESPONSABILE CONTRO L'ASSICURATORE PER ESSERE TENUTO INDENNE DALLE SOMME DOVUTE AL DI LÀ DEL MASSIMALE DI POLIZZA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDIZIO INSTAURATO DAL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DIRETTI DEL RESPONSABILE DEL SINISTRO E DEL SUO ASSICURATORE - DOMANDA DEL RESPONSABILE CONTRO L'ASSICURATORE PER ESSERE TENUTO INDENNE DALLE SOMME DOVUTE AL DI LÀ DEL MASSIMALE DI POLIZZA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori, nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti diretti del responsabile dell'incidente stradale e dell'assicuratore dello stesso, la domanda del responsabile rimasto contumace in primo grado, di garanzia per essere tenuto indenne dall'assicuratore di quanto deve corrispondere al danneggiato a titolo di rivalutazione monetaria ed al di là del massimale di polizza, non può essere proposta per la prima volta in appello. (V 3124/84, mass n 435171; (V 2064/83, mass n 426914).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)