Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 14/04/2005 (Rv. 585051 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - COLPA GRAVE O DOLO DELL'ASSICURATO | Concorso della condotta dell'assicurato con altre cause - Configurabilità - Criterio - Applicazione dei principi sul nesso causale - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - COLPA GRAVE O DOLO DELL'ASSICURATO
Il principio di cui all'art. 1900 cod.civ., secondo il quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario, trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso, in quanto ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno trova applicazione il principio della "conditio sine qua non", temperato da quello della regolarità causale, secondo il disposto degli artt. 40 e 41 cod. pen. Ne consegue che, quando l'evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi, tra cui un comportamento colposo dell'assicurato, è sufficiente per negare l'estensione della polizza accertare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l'evento non si sarebbe prodotto (sulla base di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la colpa grave dell'assicurato per avere lasciato la chiave di una cassaforte nell'immobile in cui essa trovavasi, motivando che il furto sarebbe stato perpetrato comunque, senza considerare che i ladri non avevano forzato l'altra cassaforte della quale non aveva rinvenuto le chiavi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1900, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)