Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 20/02/1998 (Rv. 512864 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | In tema di spese processuali - Disciplina ex art. 310 cod. proc. civ. - Operatività.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI
L'art. 632, terzo comma cod. proc. civ., dispone che, in caso di estinzione del processo esecutivo, si applica l'art. 310, ultimo comma cod. proc. civ., il quale dispone che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. Tale disciplina - conseguentemente - opera pienamente tanto più nel caso in cui la causa estintiva sia imputabile esclusivamente al creditore procedente che abbia rinunciato agli atti o sia rimasto inattivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 632, Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)