diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19184 del 15/12/2003 (Rv. 568926 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Espropriazione presso terzi - Dichiarazione negativa del terzo - Estinzione del procedimento per rinunzia o inattività del creditore - Conseguenze in tema di spese del processo.
Stato
decisa il 2003-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568926-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE

In tema di procedimento di espropriazione presso terzi conclusosi (come nella specie) per effetto di dichiarazione negativa del terzo cui non sia seguita l'istanza del creditore procedente per l'accertamento dell'obbligo di quest'ultimo, trova applicazione la regola generale, dettata in tema di estinzione del procedimento, dall'art. 310 cod. proc. civ. - secondo la quale le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, - così come richiamata dall'art. 632, ultimo comma, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art.12 della legge n.302 del 1998), con la conseguenza che, in forza del combinato disposto del ricordato art.310, dell'art. 632 u.c. e dell'art.567 cod. proc. civ. (come modificato dall'art.1 della citata legge 302/98), il creditore procedente sopporta le spese del processo tutte le volte che la causa estintiva di questo sia ricollegabile esclusivamente alla sua volontà, per aver egli rinunziato agli atti o per essere rimasto inattivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 632

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)