diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6509 del 07/05/2002 (Rv. 554186 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Conclusione del procedimento per rinuncia o inattività - Conseguenze - Diritto del creditore procedente alla liquidazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554186-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE

L'art. 632, terzo comma cod. proc. civ., prevede che, in caso di estinzione del processo esecutivo, si applica l'art. 310, ultimo comma cod. proc. civ., il quale dispone che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate; tale disciplina è applicabile anche nel caso in cui la causa estintiva sia imputabile esclusivamente al creditore procedente, che abbia rinunciato agli atti o sia rimasto inattivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 632

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)