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Sez. 1, Sentenza n. 916 del 16/02/1989 (Rv. 461910 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - RINVIO DELLA CAUSA AD UNA UDIENZA SUCCESSIVA - MANCANZA DI TALE FORMALITÀ - DEDUCIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461910-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - RINVIO DELLA CAUSA AD UNA UDIENZA SUCCESSIVA - MANCANZA DI TALE FORMALITÀ - DEDUCIBILITÀ - LIMITI.*

Poiché la norma contenuta nell'art. 348, comma primo, cod. proc. civ. (la quale dispone che, in caso di mancata Costituzione o di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza, la causa sia rinviata ad altra udienza con la relativa comunicazione del rinvio all'appellante) è diretta unicamente a garantire l'interesse di quest'ultimo ad evitare che sia dichiarata l'improcedibilità del gravame senza che egli sia stato posto in grado di costituirsi e comparire alla successiva udienza, ove l'appello sia deciso nel merito, la parte non ha interesse a ricorrere per Cassazione per denunciare soltanto la mancata osservanza delle formalità prescritte dall'art. 348 cit.. (Conf 3984/84, mass n 435957; (Conf 6914/82, mass n 424574).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)