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Sez. L, Sentenza n. 2906 del 24/04/1986 (Rv. 445931 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - CONTROVERSIA INERENTE AL RAPPORTO ASSICURATIVO OBBLIGATORIO - COMPETENZA TERRITORIALE - INDEROGABILITÀ - CONSEGUENZE - ATTRAZIONE PER ACCESSORIETÀ NELLA CONTROVERSIA RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445931-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - CONTROVERSIA INERENTE AL RAPPORTO ASSICURATIVO OBBLIGATORIO - COMPETENZA TERRITORIALE - INDEROGABILITÀ - CONSEGUENZE - ATTRAZIONE PER ACCESSORIETÀ NELLA CONTROVERSIA RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

La Competenza territoriale in ordine alla controversia inerente al rapporto assicurativo obbligatorio è inderogabile al pari della Competenza territoriale per la controversia di lavoro (art. 413 cod. proc. civ.), sia per la particolare idoneità del giudice del luogo determinato ai sensi del primo comma dell'art. 414 cod. proc. civ. sia per il rinvio che l'art. 442 cod. proc. civ. opera anche all'art. 413 dello stesso codice, il cui ultimo comma stabilisce (per le controversie di lavoro) la nullità delle clausole derogative della Competenza per territorio. Consegue che tra le due controversie predette, ancorché relative ad un medesimo rapporto di lavoro ed instaurate con il medesimo atto, non può verificarsi attrazione per accessorietà. (V 3685/84, mass n 435683; (V 2240/84, mass n 434278; (V 92/82, mass n 417775).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)