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Sez. 3, Sentenza n. 3951 del 11/12/1968 (Rv. 337494 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - RILEVABILITA D'UFFICIO - DANNI EVITABILI DAL CREDITORE CON L'ORDINARIA DILIGENZA - ECCEZIONE DEL DEBITORE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1968-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337494-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - RILEVABILITA D'UFFICIO - DANNI EVITABILI DAL CREDITORE CON L'ORDINARIA DILIGENZA - ECCEZIONE DEL DEBITORE - NECESSITA.*

Mentre puo essere rilevata anche di ufficio l'eccezione di concorso di colpa del creditore, prevista dal primo comma dell'art. 1227 cod. civ., cio non e, invece, possibile nell'ipotesi di esimente prevista dal secondo comma. In quest'ultima ipotesi la dedotta colpa del creditore costituisce inosservanza di un autonomo dovere giuridico posto dalla legge a suo carico, per cui la relativa eccezione assume carattere sostanziale, in quanto con essa il debitore fa valere un proprio controdiritto, deducendo un fatto che non esclude per se stesso gli effetti dell'Azione, ma gli attribuisce il diritto potestativo di contro battere il diritto fatto valere con l'Azione, ed in tal caso, quindi, l'eccezione stessa deve essere proposta dalla parte. (Conf. 909-56 2543-53 2203-53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)