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Sez. 2, Sentenza n. 3209 del 28/04/1988 (Rv. 458658 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - NON USO DELL'ORDINARIA DILIGENZA DA PARTE DEL CREDITORE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458658-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - NON USO DELL'ORDINARIA DILIGENZA DA PARTE DEL CREDITORE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*

In tema di risarcimento del danno e con riguardo all'esimente prevista dal secondo comma dell'art. 1227 cod. civ. - secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - il giudice può procedere al relativo accertamento soltanto in presenza di una espressa istanza del debitore, in quanto la dedotta colpa del creditore costituisce inosservanza di un autonomo dovere giuridico posto dalla legge a suo carico, e la richiesta del debitore integra gli estremi di una eccezione in senso sostanziale con cui viene fatto valere un controdiritto per paralizzare l'Azione del creditore. (V 5989/87, mass n 454368; (Conf 3408/86, mass n 446363; (Conf 5221/80, mass n 409058; (Conf 3951/68, mass n 337494).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)