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Sez. 5, Sentenza n. 47739 del 12/11/2003 Ud. (dep. 15/12/2003) Rv. 227774 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Disciplina transitoria dettata dalla legge 5 giugno 2000, n. 144 - Contemporaneo svolgimento nello stesso processo del rito ordinario e del rito abbreviato - Decisione unitaria e contestuale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227774-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

Il rito previsto dall'art. 4 ter del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, introdotto dalla legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144, non è un giudizio abbreviato in senso proprio, in quanto può essere ammesso in via transitoria nel corso del dibattimento anche d'appello. Si tratta di un procedimento con il quale l'imputato rinuncia al pieno esercizio del diritto alla prova in cambio della riduzione della pena, così come avviene nell'anzidetto rito speciale, dal quale, però, si differenzia proprio per l'eccezionale ammissibilità anche nella fase di gravame. Sicché, fatto salvo il diversificato regime di utilizzabilità degli atti delle indagini preliminari, è ben possibile che il giudizio ordinario coesista con il particolare rito di cui al menzionato art. 4 ter, a seguito dell'opzione esercitata dall'interessato, e che ci sia, dunque, una contestuale ed unica decisione a carico di tutti gli imputati già giudicati unitariamente in primo grado (nel caso di specie, la S.C., nel ribadire in principio anzidetto, ha richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale - ed in particolare, la sentenza n. 131 del 1966, con riferimento anche alle sentenze n. 455 e 453 del 1994, 186 e 124 del 1992 e 502 del 1991 - che ha escluso che il contestuale svolgimento dei due giudizi possa essere causa di pregiudizio per il giudice, soggiungendo che è del tutto normale che in uno stesso processo un atto risulti utilizzabile a carico di alcuni soltanto degli imputati).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)