Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005 Ud. (dep. 16/02/2006) Rv. 233081 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Disciplina transitoria D.L. n. 82 del 2000 conv. dalla L. n. 144 del 2000 - Commistione nello stesso processo del rito ordinario e del rito abbreviato - Separazione dei procedimenti - Esclusione - Irragionevolezza della previsione - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato, seppure ordinariamente la commistione col rito ordinario nell'ambito dello stesso processo determini l'abnormità della sentenza, la disciplina transitoria di cui all'art. 4-ter D.L. n. 82 del 2000, convertito dalla L. n. 144 del 2000, non implica la separazione dei procedimenti tra gli imputati che hanno chiesto di essere giudicati anche sulla base degli atti di indagine e quelli che non hanno avanzato tale richiesta ed il cui processo pertanto è proseguito nelle forme del rito ordinario, avendo il legislatore deciso, con scelta ragionevole e costituzionalmente non censurabile, di intervenire anche sui processi in corso, consentendo transitoriamente la commistione dei riti.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)