Sez. 6, Sentenza n. 29019 del 28/05/2026 Cc. (dep. 30/07/2026) Rv. 290438-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Estradando alloglotto che non comprende la lingua italiana - Rigetto della richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere - Omessa traduzione - Nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, emesso nei confronti dell'estradando alloglotto che non conosce la lingua italiana, deve essere tradotto, a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in lingua nota al predetto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto non tradotta nella lingua conosciuta dall'estradando, il quale era stato posto in condizioni di comprendere, con l'assistenza dell'interprete presente in udienza, il solo dispositivo e non anche la motivazione del provvedimento impugnato).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)