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Sez. 1, Sentenza n. 15748 del 21/01/2014 Cc. (dep. 08/04/2014) Rv. 259417 - 01

ESECUZIONE - IN GENERE | Sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia - Richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza dell'art. 30, comma primo, lett. b), della legge n. 479 del 1999 - Successiva revoca della richiesta di giudizio abbreviato a seguito del D.L. n. 341 del 2000 - Sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione in sede esecutiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259417-01

ESECUZIONE - IN GENERE

Non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Scoppola contro Italia, se il condannato, dopo aver formulato istanza di definizione del processo nella forma del rito abbreviato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 30, comma primo, lett. B), della legge n. 479 del 1999, abbia poi revocato la richiesta di accesso al rito semplificato, avvalendosi del disposto di cui all'art. 8 del D.L. n. 341 del 24 novembre 2000.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 8 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 30, Legge 05/06/2000 num. 144 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)