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Sez. 1, Sentenza n. 34158 del 04/07/2014 Cc. (dep. 01/08/2014) Rv. 260787 - 01

ESECUZIONE - IN GENERE | Sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia - Mancata ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato nella vigenza dell'art. 30, comma primo, lett. b), della legge n. 479 del 1999 - Sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione in sede esecutiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260787-01

ESECUZIONE - IN GENERE

Il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo per reati che non comportano l'applicazione della misura aggiuntiva dell'isolamento diurno può ottenere in sede esecutiva la riduzione nella pena temporanea massima, secondo quanto stabilito dalla Corte edu con la sentenza del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, soltanto se nel corso del giudizio di cognizione sia stato ammesso al rito abbreviato e la sentenza di condanna sia stata pronunciata all'esito di quel giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 30, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)