diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3685 del 10/08/1977 (Rv. 387327 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA - CONTENUTO - OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
Stato
decisa il 1977-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387327-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA - CONTENUTO - OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*

L'ordinanza prefettizia, emanata a norma della legge 3 maggio 1967 n 317, sulla depenalizzazione delle contravvenzioni (alle norme sulla circolazione stradale ed ai regolamenti locali) contiene, oltre ad una ingiunzione di pagamento, una statuizione di accertamento della infrazione commessa. L'opposizione contro detta ordinanza non e pertanto diretta tanto contro l'ingiunzione di pagamento, quanto invece contro l'accertamento dell'infrazione, relativamente al quale il prefetto ha una specifica autonomia funzionale, che lo sottrae sia ad ogni vincolo gerarchico sia alla disciplina sulla rappresentanza dello stato in giudizio. Da tanto consegue che la legittimazione passiva a resistere all'opposizione spetta alla medesima autorita che ha emanato l'ordinanza e che possiede uno specifico interesse alla sua conservazione, e non all'amministrazione creditrice della somma richiesta. Pertanto la suddetta opposizione dev'essere proposta nei confronti del prefetto e non del ministro dell'interno. (Conf 3497/74, mass n 372012).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 52, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 3, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 8 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)