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Sez. 1, Sentenza n. 2813 del 09/04/1988 (Rv. 458433 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DEL PREFETTO.*
Stato
decisa il 1988-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458433-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DEL PREFETTO.*

Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento prefettizio di irrogazione di sanzione pecuniaria per violazione delle norme depenalizzate in materia di disciplina dei prezzi (d.l. 24 luglio 1973 n. 427) promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967 n. 317, legittimato a contraddire è esclusivamente il prefetto, e non anche il ministero dell'interno, poiché in subiecta materia il prefetto agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale, e non quale sottoposto al vincolo gerarchico di dipendenza dell'amministrazione centrale. (V 5348/87, mass n 453931; (V 1698/86, mass n 445039; (Conf 3045/84, mass n 435079; (Conf 2110/82, mass n 419986; (Conf 2641/80, mass n 406381; (Conf 4556/79, mass n 401058; (Conf 3065/77, mass n 386624; (Conf 3685/77, mass n 387327; (Conf 3497/74, mass n 372012).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 10, Decreto Legge 24/07/1973 num. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)