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Sez. 1, Sentenza n. 4608 del 08/07/1983 (Rv. 429479 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DEL PREFETTO.*
Stato
decisa il 1983-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429479-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DEL PREFETTO.*

Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento prefettizio di irrogazione di sanzione pecuniaria per violazione delle norme depenalizzate del codice della strada, promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967 n. 317, legittimato a contraddire è esclusivamente il prefetto, e non anche il ministero dell'interno, poiché in subiecta materia il prefetto agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale, e non quale sottoposto al vincolo gerarchico di dipendenza dell'amministrazione centrale. (Conf 2110/82, mass n 419986; (Conf 2641/80, mass n 406381; (Conf 4556/79, mass n 401058; (Conf 3685/77, mass n 387327; (Conf 3065/77, mass n 386624; (Conf 3497/74, mass n 372012).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)