Sez. U, Sentenza n. 2669 del 05/03/1993 (Rv. 481247 - 01)
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - Attuazione dei piani regolatori - Lottizzazione di aree fabbricabili - In genere | Convenzioni urbanistiche stipulate nel quadro della legge n. 765 del 1967 - Sopravvenute esigenze di pubblico interesse - Potere del Comune di imporre sui terreni oggetto della convenzione limiti di edificabilità - Sussistenza - Annullamento degli atti della P.A. da parte del giudice amministrativo - Legittimazione del privato all'azione di risoluzione per inadempimento davanti al giudice ordinario - Sussistenza - Effetti ripristinatori e risarcitori conseguenti alla risoluzione.
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - Attuazione dei piani regolatori - Lottizzazione di aree fabbricabili - In genere
Le convenzioni urbanistiche stipulate nel quadro della legge 6 agosto 1967, n. 765 - per il rilascio di licenze edilizie in relazione ad opere di urbanizzazione che il privato si obbliga ad eseguire - sebbene lascino integra (nonostante qualsiasi patto contrario) - la potestà pubblicistica del Comune di liberarsi dal vincolo contrattuale in relazione a sopravvenute esigenze di pubblico interesse e di porre, quindi, al riguardo dei terreni oggetto della convenzione medesima, limiti diversi (ed anche assoluti) di inedificabilità, conservano tuttavia carattere contrattuale, con la conseguenza che il giudicato amministrativo (esterno rispetto al successivo giudizio davanti al giudice ordinario) di annullamento, per difetto di motivazione, degli atti in cui siasi concretato l'esercizio di siffatta potestà, legittima la parte privata che lo abbia ottenuto all'azione, davanti al giudice ordinario, di risoluzione per inadempimento - consistente nella mancata osservanza, da parte del Comune, dell'obbligo di valutare le suddette sopravvenienze confrontandole anche con la pregressa negoziazione in materia, in guisa tale da soddisfare l'aspettativa dell'altro contraente ad una corretta azione amministrativa -, con i correlativi effetti ripristinatori della situazione anteriore al contratto risolto (i quali, con riguardo alle prestazioni già eseguite, si concretano nella pretesa del relativo equivalente pecuniario, in quanto è da escludere che le opere pubbliche in cui tali prestazioni consistono possano essere restituite in natura al privato) e risarcitori (la cui quantificazione non può essere commisurata al "tantundem" dell'edificabilità prevista, non esistendo un conforme diritto soggettivo di edificazione, ma al valore patrimoniale del suddetto obbligo del Comune di tenere motivatamente presente l'esistenza della convenzione di fronte ai nuovi interessi pubblici, ancorché emergenti nel quadro del rispetto di leggi sopravvenute).
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)