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Sez. U, Sentenza n. 7452 del 11/08/1997 (Rv. 506659 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE | Convenzioni urbanistiche stipulate in base a legge regionale con riferimento al modello previsto nella legge n. 765 del 1967 - Controversia relativa all'accertamento dell'obbligo del Comune di acquisire in proprietà, in base alla convenzione intercorsa con il privato, le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento normativo - Art. 16 della legge 10 del 1977 - Esclusione - Art. 11 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506659-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE

La domanda diretta ad ottenere la declaratoria dell'obbligo di un Comune di acquisire la proprietà di terreni, destinati alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che il privato si è obbligato a cedere gratuitamente all'ente locale in base ad una convenzione con lo stesso, seguita da concessione edilizia, (secondo lo schema previsto dall'art. 28 della legge 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e sostanzialmente riprodotto in norme di legge regionale, quale nella specie la legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56) introduce una controversia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non già in applicazione dell'art. 16 della legge 10 gennaio 1977, n. 10, attesa l'assenza di uno stretto collegamento funzionale fra la controversia introdotta dalla indicata domanda e il provvedimento concessorio o la determinazione del relativo contributo, ma in base all'art. 11 comma quinto, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, il quale, con norma immediatamente applicabile anche in relazione ad accordi conclusi prima della sua entrata in vigore riserva alla giurisdizione esclusiva di quel giudice le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi, che assolvano la funzione di individuazione convenzionale del contenuto di un provvedimento da emettersi dalla P.A. a conclusione di un procedimento preordinato all'esercizio di una pubblica funzione amministrativa, senza che in contrario rilevi il successivo articolo 13 della legge cit., non trattandosi di controversia tendente a rimettere in discussione la sistemazione urbanistica dell'area interessata dal piano esecutivo formante il contenuto della convenzione, ma solo a stabilire gli obblighi derivanti da quest'ultima.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 10/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge Reg. Piemonte 05/12/1977 num. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)