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Sez. 1, Sentenza n. 17525 del 19/11/2003 (Rv. 568281 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - SANATORIA | Mediante costituzione in giudizio del soggetto legittimato - Sanatoria della pregressa attività processuale - Limiti - Decadenza - Fattispecie in tema di difetto di rappresentanza dell'appellante.
Stato
decisa il 2003-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568281-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - SANATORIA

Nel caso in cui per una persona giuridica abbia agito un soggetto privo di poteri rappresentativi, la sanatoria del difetto di rappresentanza che si determina a seguito della spontanea costituzione in giudizio del soggetto munito di rappresentanza processuale incontra il limite delle decadenze che nel frattempo si siano verificate, come si desume dall'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata dichiarata la nullità dell'appello per difetto di rappresentanza, essendo la costituzione del soggetto legittimato intervenuta nel corso dello stesso giudizio di appello ma dopo il decorso del termine di impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)